L'Amministratore
Chi è
L'amministratore è il legale rappresentante ed organo esecutivo del Condominio.
Nomina
L'Art.1129 del Codice Civile così recita: [..] Quando i Condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un Amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più Condomini. [..]
Per la nomina, riconferma o revoca dell'amministratore è richiesta la maggioranza degli intervenuti all'assemblea ed almeno la metà dei millesimi degli appartenenti al Condominio.
Durata dell'incarico
L'amministratore rimane in carica un anno, al termine del quale potrà essere riconfermato dall'assemblea oppure revocato.
In caso di revoca l'amministratore non decade automaticamente, ma continua ad esercitare nell'ambito delle questioni di ordinaria amministrazione, salvo particolari urgenze, fino a quando verrà legalmente scelto un successore.
Revoca
L'Amministratore può essere revocato in qualsiasi momento anche senza motivo alcuno dall'assemblea, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina; se però la revoca avviene anzitempo, all'amministrazione è dovuto il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione contrattuale ai sensi dell'Art. 1725 C.C.
L'amministratore può inoltre essere revocato dall'autorità giudiziaria:
- quando, essendo stato destinatario di una citazione o di un provvedimento, anche se esula dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione all'assemblea dei Condomini;
- se non ha reso conto della sua gestione per due anni;
- se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
In caso di revoca con giusta causa all'amministratore non aspetta indennizzo o risarcimento alcuno.
Attribuzioni dell'Amministratore
Come disposto dall'Art. 1130 C.c. L'amministratore deve: eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei Condomini e curare l'osservanza del regolamento di Condominio; disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i Condomini; riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Oltre a quanto previsto dal Codice civile i compiti dell'Amministratore si sono moltiplicati nel tempo.
Egli deve in particolare provvedere immediatamente nell'imminenza di pericoli di crolli, anche se l'assemblea per questioni di risparmio abbia rinviato i lavori necessari.
Vi è poi la riscossione delle spese, la rappresentanza in giudizio del Condominio e la firma dei contratti condominiali.
Le norme sul lavoro rendono più chiare le sue responsabilità in merito al versamento dei contributi dei dipendenti del Condominio (es. il portiere) e la tutela della loro sicurezza.
Le leggi sul risparmio energetico e sicurezza degli impianti aggiungono ulteriori compiti e responsabilità, compresa quella di minacciare le proprie dimissioni se gli impianti stessi non sono a norma.
La finanziaria 1998 ha poi imposto che il Condominio, e per lui l'amministratore, si occupi delle ritenute alla fonte su dipendenti e professionisti incaricati.
E' invece sempre l'amministratore a dover comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal Condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.