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Autorizzazione per canna fumaria, non è necessario il consenso dei condomini
Condominio Oggi il 02/02/2014, alle 15:14 (UTC)
 Risulta illegittimo il provvedimento attraverso il quale un’amministrazione comunale respinge una istanza tendente ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di una canna fumaria sulla parete esterna dell’unità immobiliare di proprietà, che sia motivato con riferimento alla necessità del preventivo consenso di tutti gli altri condomini. Lo afferma la sezione I del Tar Campania (Salerno) nella sentenza n.1985 del 27 settembre 2013.

Attraverso tale sentenza il tribunale amministrativo campano ha infatti annullato il provvedimento con il quale un Comune ha subordinato al possesso dell’autorizzazione condominiale l’efficacia del permesso edilizio rilasciato per la suddetta costruzione di una canna fumaria.

La realizzazione di tale manufatto infatti deve essere ricondotta dentro l’alveo dell’art. 1102 del Codice Civile (collocato all’interno del titolo inerente alla “Comunione” e recante rubrica “Uso della cosa comune”) il quale permette le modificazioni apportate dal singolo condomino alla cosa comune, senza la necessità del consenso degli altri partecipanti alla comunione, inclusa l’installazione sul muro di elementi ad esso estranei posti all’esclusivo servizio di una singola unità immobiliare, purché non venga precluso agli altri condomini l’utilizzo del muro comune e non ne venga alterata la normale destinazione attraverso interventi di eccessiva vastità.

In fase introduttiva il Tribunale Amministrativo aveva affermato anche che il parametro valutativo dell’attività edilizia svolta dai privati consiste nell’accertamento della conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, lasciando sempre salvi i diritti dei terzi; pertanto la legittimità di un’autorizzazione edilizia non può comunque condizionare la regolazione dei rapporti tra parti private.

Conseguentemente era stato sottolineato che in capo all’amministrazione comunale non sussiste un obbligo generalizzato di verificare che non esistano limiti di natura civilistica per la realizzazione di un’opera edilizia: tuttavia la stessa amministrazione ha il potere-dovere di verificare in capo al richiedente un titolo idoneo di godimento sull’immobile coinvolto nel progetto di trasformazione, al fine di verificare il requisito della sua legittimazione. L’amministrazione non è comunque tenuta a complicati accertamenti di tipo istruttorio, anche per non rendere eccessivamente farraginoso il procedimento.
 

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Mario Topazio socio A.N.AMM.I. n° R822 Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
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